embrione a due mesi di gestazioneI più piccoli e i più indifesi tra tutti gli uomini sono i bambini concepiti e non ancora nati. Dato che, anche se piccoli, sono pur sempre uomini, in caso di morte (cioé di aborto spontaneo o procurato) devono ricevere lo stesso trattamento di sepoltura dei bambini nati morti o morti dopo la nascita.

Questo principio è alla base della legislatura italiana che, con il DPR n.285 del 10 settembre 1990, prescrive:

art.7, comma 1: Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art.74 del R.D. 9.7.39 n.1238 sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

art.7, comma 2: Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’unità sanitaria locale.

art. 7, comma 3: A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

art.7, comma 4: Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all’unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.
art.50, comma 1: Nei cimiteri devono essere ricevuti (…) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all’art.7.

embrione a quattro  mesi di gestazioneIl DPR viene completato dalla Circolare Ministeriale del 16 marzo 1988 emessa dall’allora ministro della Sanità Donat Cattin, che testualmente recita: “Si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta (quella dei genitori dei prodotti di concepimento abortivi di presunta età inferiore alle venti settimane, ndr)”. Lo “smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari costituisce violazione del Regolamento di Polizia mortuaria e del regolamento di igiene”.

Tale normativa, legata alla libera scelta dei genitori o di “chi per essi”, è stata resa obbligatoria nella Regione Lombardia con le Modifiche al Regolamento sui servizi cimiteriali del 30 gennaio 2007, art.1