«Quam singulari Christus amore...»

Decreto emanato da S.S.Pio X l’8 agosto 1910.


Gesù e i bambini
Di qual affetto particolare abbia Cristo sulla terra amato i bambini, ne fan chiara testimonianza i sacri Evangeli, dai quali si apprende com’Egli gioisse di trovarsi in mezzo a loro, come usasse imporre su di loro le mani, stringerli al seno e benedirli, mal sopportando che venissero respinti dai suoi discepoli, cui diresse quelle gravi parole: «Lasciate stare i piccolini e non impedite loro che vengano a me; imperocchè di tali è il regno dei cieli» (Mc 10,13-16). Qual conto poi Egli facesse della loro innocenza e del loro candore, lo dimostrò abbastanza allorquando, chiamato a sé un fanciullo, disse ai discepoli: «In verità vi dico che, se non diventerete come fanciulli, non entrerete nel Regno de’Cieli. Chiunque pertanto si farà piccolo come questo fanciullo, quegli sarà il più grande nel Regno de’cieli, e chiunque accoglierà nel nome mio un fanciullo come questo, accoglie me stesso» (Mt 18,3-5).

La Comunione ai bambini lattanti nell’antica disciplina della Chiesa
Queste cose ricordando la Chiesa cattolica procurò fin da’ primi tempi di avvicinare i pargoli a Cristo per mezzo della Comunione Eucaristica, che usò amministrare anche a’ lattanti. Ciò, come trovasi prescritto in quasi tutti gli antichi Rituali fino al secolo XIII, si faceva nel battesimo, e siffatta consuetudine in qualche luogo durò anche più a lungo; presso i greci e gli orientali vige tuttora. Per allontanare poi il pericolo che i bambini, specialmente se lattanti, emettessero fuori il pane consacrato, invalse il costume di amministrar loro l’Eucaristia sotto la sola specie del vino.
Né soltanto nel battesimo, ma in seguito anche si facevan più volte partecipare alla celeste vivanda. Infatti secondo l’uso di alcune Chiese si porgeva l’Eucaristia a’ bambini immediatamente dopo il clero; in altri luoghi se ne davano ad essi frammenti dopo la comunione degli adulti.

Età della discrezione stabilita dal Concilio Lateranense IV per la Comunione.
Tal costume in appresso venne a cessare nella Chiesa latina, e si cominciò a non ammettere i fanciulli alla sacra mensa se non quando avessero qualche uso incipiente di ragione e una proporzionata cognizione dell’augusto Sacramento. La qual nuova disciplina, già ammessa da alcuni Sinodi particolari, fu confermato solennemente dal Concilio Lateranense IV, l’anno 1215, col celebre canone XXI, che prescrive ai fedeli, non appena giunti all’età della ragione, la Confessione sacramentale e la Santa Comunione, con queste parole: «Ogni fedele dell’uno e dell’altro sesso, giunto all’età della discrezione, confessi da solo e fedelmente tutti i suoi peccati, almeno una volta l’anno, al suo sacerdote, e procuri di adempiere secondo le forze la penitenza ingiuntagli, ricevendo riverentemente, almeno alla Pasqua, il sacramento dell’Eucaristia, salvo che per consiglio del suo sacerdote o per qualche ragionevole motivo credesse doversene temporaneamente astenere».
Il Concilio di Trento (Sess.XXI, De Communione, cap.4), senza punto riprovare l’antica disciplina di amministrare l’Eucaristia ai bambini prima che abbian raggiunto l’uso della ragione, confermò il decreto Lateranense e pronunciò anatema contro chiunque la pensasse altrimenti: «Chi negasse che tutti e singoli i cristiani fedeli dell’uno e dell’altro sesso, giunti all’età della discrezione, siano obbligati ogni anno, almeno nella Pasqua a comunicarsi, secondo il precetto della Santa Madre Chiesa, sia “anatema”» (Sess. XIII, De Eucharistia, cap.8, can.9).

In forza dunque del citato e tuttora vigente decreto Lateranense, i fedeli, non appena giunti all’età della discrezione, sono obbligati ad accostarsi, almeno una volta l’anno, ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia.

Errori ed abusi nell’interpretare l’età della discrezione.
Senonchè, appunto nel determinare qual sia cotesta età della ragione o discrezione, s’introdussero col tempo non pochi errori e abusi deplorevoli. Altri credettero che l’età della discrezione da fissarsi per l’Eucaristia dovesse esser diversa da quella che si richiede per il sacramento della Penitenza, sostenendo che, per questa ultima, l’età della discrezione sia quella in cui si arriva a discernere il bene dal male, e si è quindi capace di peccare; per l’Eucaristia invece si esiga un’età maggiore, in cui possa aversi una conoscenza più piena della fede e recarvi una più matura preparazione. E così, a seconda delle varie consuetudini locali e delle opinioni diverse, fu stabilita per la prima Comunione quando l’età di dieci o dodici anni, quando di quattordici o più; non ammettendosi frattanto fanciulli o giovani prima di quell’età che era stata prescritta.
Siffatta consuetudine, che col protesto di tutelare il decoro dell’augusto Sacramento, tiene da esso lontani i fedeli, fu cagione di molti danni. Avveniva infatti che i fanciulli innocenti, distaccati da Cristo, venissero a mancare di ogni nutrimento della vita interiore; di che anche seguiva che la gioventù, priva di un aiuto efficacissimo, circondata da tante insidie, perduto il suo candore, si gittasse nel vizio prima di aver gustato i santi misteri. E sebbene la prima Comunione suole esser preceduta da più diligente istruzione e da un’accurata confessione sacramentale, ciò che veramente non si pratica da per tutto, è sempre tuttavia dolorosa la perdita della prima innocenza, perdita che forse sarebbe potuta evitarsi, se si fosse in età più tenera ricevuta l’Eucaristia.
Né men riprovevole è l’uso, vigente in parecchi luoghi, di proibire la Confessione sacramentale ai fanciulli non ancora ammessi alla mensa eucaristica, o di non impartir loro l’assoluzione. Di che avviene che, stretti da lacci di peccati, forse gravi, se ne rimangono a giacere in essi con grave loro pericolo.
Ma il colmo si è che in certi luoghi a’ fanciulli, non per ancor ammessi alla prima Comunione, non si permette neppure in punto di morte di ricevere il Santo Viatico, e così defunti e portati al sepolcro col rito dei bambini, vengono ad esser privati dei suffragii della Chiesa.

La Chiesa riprova errori ed abusi.
Son questi i danni recati da coloro che insistono oltre il dovere nell’esigere preparazioni straordinarie alla prima Comunione senza accorgersi forse che siffatte cautele provengono dagli errori dei Giansenisti, i quali sostengono essere la SS.ma Eucaristia un premio, non un farmaco all’umana fralezza. Ma ben altrimenti la intese il Concilio di Trento, quando insegnò che essa «è un antidoto per liberarci dalle colpe quotidiane e preservarci dai peccati mortali»; dottrina testé inculcata e ribadita dalla S.C. del Concilio con decreto 26 dicembre 1905, pel quale si apriva l’accesso alla Comunione quotidiana a tutti i fedeli, tanto adulti quanto fanciulli, a due sole condizioni, cioè, stato di grazia e retta intenzione.
Ed invero, non apparisce nessuna buona ragione, perché, mentre anticamente si distribuivano i frammenti delle Sacre Specie ai bambini anche lattanti, si debba ora esigere una preparazione straordinaria da fanciulli, che hanno ancor la fortuna di possedere il candore della prima innocenza, e che a cagione delle tante insidie e pericoli dell’età presente, han grandissimo bisogno di quel mistico cibo.

Senso vero circa l’età della discrezione.
Gli abusi che riproviamo derivano dal non essersi saputo precisare qual sia l’età della discrezione da coloro che ne stabilirono una per la Confessione, l’altra per la Comunione. Ora il Concilio Lateranense richiede una stessa età tanto per l’uno quanto per l’altro Sacramento, imponendo ad un tempo stesso l’obbligo di confessarsi e comunicarsi.
Dunque, come per la Confessione l’età della discrezione s’intende quella in cui si arriva a distinguere il bene dal male, così per la Comunione convien dire sia quella in cui si sappia distinguere il Pane eucaristico dal pane comune; ed è appunto questa l’età in cui il fanciullo ha raggiunto l’uso della ragione.
Nè altrimenti la intesero i principali interpreti del Concilio Lateranense e i loro contemporanei. Si sa infatti dalla storia ecclesiastica come molti sinodi e decreti episcopali, fin dal secolo XIII, poco dopo il Concilio di Laterano, ammisero alla prima comunione fanciulli di sette anni.

Testimonianze di Dottori e Teologi.
Abbiamo inoltre una testimonianza autorevolissima, quella del Dottore di Aquino, che così lasciò scritto: «Quando i fanciulli ormai cominciano ad avere un cotal quale uso di ragione da poter concepire devozione verso questo Sacramento (l’Eucaristia), allora si può ad essi conferire questo Sacramento» (Sum. Theol. 3. part.q.80,a.9, ad.3).
E ciò così viene spiegato dal Ledesma: «Dico per consenso di tutti che l’Eucaristia deve darsi a tutti quelli che hanno l’uso della ragione, per quanto presto lo abbiano; sia pure che quel fanciullo conosca tuttora in confuso quello che fa» (In S. Thom. 3. part.q.80,a.9, dub.6). Lo stesso passo dell’Aquinate è così dichiarato dal Vasquez: «Il fanciullo, giunto che sia a quest’uso della ragione, immediatamente e per diritto divino, contrae tal obbligo, da cui non può essere affatto liberato dalla Chiesa» (In 3 P.S. Thom., disp.214, c.4, n.43). Identico è l’insegnamento di S.Antonino, il quale così scrive: «Ma quando il fanciullo è capace di malizia, ossia quando può peccare mortalmente, allora è obbligato al precetto della Confessione e per conseguenza della Comunione» (P.III, tit.14, c.2,25). E alla stessa conclusione ne conduce il Concilio di Trento, il quale ricordando nella Sess. XXI, c.IV, che «i fanciulli, non aventi ancora l’uso della ragione, non sono obbligati da nessuna necessità alla sacramentale Comunione eucaristica» ne assegna come unica ragione questa, cioè, che essi non sono in grado di peccare: «Perciocché, dice esso, non possono in quella età perdere la grazia, da loro acquistata, di figliuoli di Dio». Ond’è manifesto essere stata questa la mente del Concilio, che i fanciulli siano di necessità obbligati alla Comunione quando possono perdere la grazia peccando. Consone a queste sono le parole del Concilio Romano, celebrato sotto Benedetto XIII, con le quali s’insegna che l’obbligo di comunicarsi comincia «dopo che i fanciulli e le fanciulle sono giunti all’anno della discrezione, cioè a quell’età in cui sieno in grado di discernere dal pane comune e profano questo cibo sacramentale, il quale non è altro che il vero Corpo di G.C. e sappiano accostarvisi con la dovuta pietà e religione» (Istruzione per quei che debbono la prima volta ammettersi alla S.Comunione (App. XXX; p.II). E il Catechismo romano dice: «Qual sia l’età in cui si debbano dare ai fanciulli i sacri misteri, nessuno può stabilirlo meglio, quanto il padre e il confessore dei medesimi. Ad essi infatti incombe il dovere di esaminare e interrogare i fanciulli per sapere, se di questo ammirabile Sacramento abbiano acquistata alcun’idea e se ne provino qualche gusto» (P.II, De Sacr. Euchar. n.63).

Insegnamento della S. Sede
Da tutto ciò si raccoglie che l’età della discrezione per la Comunione è quella in cui il fanciullo sa distinguere il Pane eucaristico dal pane comune e materiale, da potere divotamente accostarsi all’altare. Non si ricerca dunque una perfetta conoscenza in materia di fede, essendo sufficienti pochi elementi, cioè una qualche cognizione; né è necessario il pieno uso della ragione, bastando un uso incipiente, cioè un cotal quale uso della ragione. Laonde protrarre in lungo la Comunione e fissar per essa un’età più matura, è uso del tutto riprovevole e condannato più volte dalla Sede Apostolica. Così il Pontefice Pio IX di fel. me., per lettera del Cardinale Antonelli indirizzata ai Vescovi di Francia il 12 marzo 1866, ebbe parole severe contro l’uso invalso in alcune diocesi di rimandare la prima Comunione ad età più matura e prestabilita. E la Sacra Congregazione del Concilio il 14 marzo 1851 emendò un punto del Sinodo provinciale di Rouen, dove si proibiva ai fanciulli di accostarsi alla Comunione prima dei dodici anni. Né diverso fu il modo tenuto da questa Sacra Congregazione della disciplina dei Sacramenti nella causa di Strasburgo il 25 marzo 1910, nella quale, trattandosi la questione se fanciulli di dodici o quattordici anni potessero ammettersi alla Sacra Comunione, fu risposto che «fanciulli e fanciulle, quando fossero giunti agli anni della discrezione, cioè all’uso della ragione, dovessero essere ammessi alla sacra mensa».

Ponderate con maturità di giudizio tutte le esposte ragioni, questa S.Congregazione della disciplina dei Sacramenti, nella Congregazione generale tenuta il 15 luglio 1910, a far che i menzionati abusi vengan rimossi e che i fanciulli fin dai teneri anni sieno a Cristo strettamente congiunti, vivan della sua vita e trovino in lui una difesa contro i pericoli della corruttela, ha creduto opportuno di stabilire le seguenti norme, da osservarsi dappertutto per ciò che riguarda la prima Comunione dei fanciulli.

Comunione obbligatoria all’inizio dell’uso della ragione.
I. - L’età della discrezione tanto per la Confessione quanto per la Comunione è quella in cui il fanciullo comincia a ragionare, cioè verso il settimo anno, sia al di sopra di esso, sia anche al di sotto. Da questo momento comincia l’obbligo di soddisfare all’uno e all’altro precetto della Confessione e della Comunione.

Istruzione non necessaria
II. - Per la prima Confessione e per la prima Comunione non è necessaria una piena e perfetta cognizione della dottrina cristiana. Però il fanciullo dovrà in seguito venire imparando il catechismo intero, in modo proporzionato alle forze della sua intelligenza.

Istruzione necessaria e sufficiente
III. - La conoscenza della Religione che si richiede nel fanciullo, perché possa prepararsi convenientemente alla prima Comunione, consiste in questo, che egli comprenda, per quanto lo consentano le forze della sua intelligenza, i misteri della Fede necessari di necessità di mezzo, e sappia distinguere il Pane eucaristico dal pane comune e materiale, per potersi accostare alla SS.ma Eucaristia con quella divozione di cui è capace la sua età.

Responsabilità e diritto circa la prima Comunione
IV. - L’obbligo di soddisfare al precetto della Confessione e Comunione imposto al fanciullo ricade su quelli cui ne spetta la cura, cioè sui genitori, sul confessore, sugli istitutori e sul parroco. L’ammettere poi il fanciullo alla prima Comunione appartiene, secondo il Catechismo romano, al padre, o a chi ne fa le veci, e al confessore.

Comunioni generali e solenni
V. - Procurino i parroci di annunziare e di far tenere una o più volte all’anno, la Comunione generale dei fanciulli, ed ammettervi non solo i nuovi comunicandi, ma anche altri, che col consenso dei genitori o del confessore, come si è detto, hanno già partecipato alla mensa divina. Sì per gli uni come per gli altri si premettano alcuni giorni di istruzione e di preparazione.

Comunione frequente, quotidiana ed obbligo di ulteriore istruzione.
VI. - Chi ha cura di fanciulli deve procurare con ogni impegno che i medesimi, dopo la prima Comunione, si accostino spesso alla sacra Mensa, e, se è possibile, anche ogni giorno, conforme al desiderio di Gesù Cristo e della Madre Chiesa, e vi rechino quella divozione di cui è capace la loro età. Ricordino inoltre tutti quelli, cui è affidata tal cura, il dovere gravissimo che loro incombe di provvedere che i detti fanciulli continuino a frequentare l’insegnamento del catechismo che si dà in pubblico, o almeno suppliscano in altra maniera all’istruzione religiosa dei medesimi.

Confessione e assoluzione.
VII. - La consuetudine di non ammettere alla Confessione o di non assolvere i fanciulli pervenuti all’uso della ragione, è del tutto riprovevole. Perciò gli Ordinari prenderan cura che siffatta consuetudine sia interamente soppressa, servendosi anche dei mezzi che ne porge il diritto.

Viatico, Estrema Unzione e funeri.
VIII. - Detestabile al tutto è l’abuso di non amministrare il Viatico e la Estrema Unzione ai fanciulli pervenuti all’uso della ragione e di farne l’esequie col rito dei bambini. Contro gli ostinati nel mantenere siffatte consuetudini procedano gli Ordinari con tutto il rigore.

Approvazione Pontificia e clausole del Decreto.
Tutte le presenti disposizioni sancite dagli E.mi Cardinali di questa S.Congregazione furono approvate dalla Santità di N.S.Pio PP.X nell’Udienza del 17 corrente, con ordine dello stesso Santo Padre che il presente decreto venisse pubblicato e promulgato. La medesima Santità Sua intimò ai singoli Ordinari che il presente decreto non solo venisse partecipato ai parroci e al clero, ma anche al popolo, volendo inoltre che sia letto ogni anno, nella sua versione in volgare, durante il tempo pasquale. I predetti Ordinari poi dovranno, al compiersi di ogni quinquennio, presentare alla S.Sede relazione, come degli altri affari della rispettiva diocesi, così anche del fedele adempimento del presente decreto.
Non ostante qualunque cosa in contrario.

Roma, dal Palazzo della detta S.Congregazione, il dì 7 agosto 1910.

D.Card. FERRATA, Prefetto

Fil. Giustini, Segretario.



 
   

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